Tu sei qui: Home Organi Istituzionali Commissione Pari Opportunità Regolamento
Azioni sul documento

Commissione pari opportunità

creato da Privacy
Info
ultima modifica 03/04/2025 05:09

Regolamento per il funzionamento della Commissione per la promozione di condizioni di Pari Opportunità tra uomo e donna della Provincia di Teramo

Capo I - Disposizioni preliminari
Capo II - Dell'Ufficio della Presidenza
Capo III - Del funzionamento della Commissione

CAPO I - Disposizioni preliminari

Art.1
E' istituita presso l'Amministrazione Provinciale di Teramo, una Commissione per le Pari opportunità tra uomo e donna, che agisce quale Osservatorio permanente dell'attività svolta dalla Provincia su questioni inerenti le problematiche femminili.
Persegue obiettivi di attuazione dei principi di pari opportunità per tutte le categorie penalizzate da meccanismi di disuguaglianza e di discriminazione, al fine di garantire la rimozione degli ostacoli che possono, di fatto limitare l'effettiva uguaglianza.
Compito della Commissione è quello di sollecitare i singoli assessorati per la promozione di "Azioni positive" su questi temi, ed intervenire segnalando problemi e proponendo iniziative da intraprendersi per il conseguimento degli obiettivi attribuiti alla Commissione.
Essa si doterà, inoltre, di strumenti conoscitivi della condizione femminile, nell'ambito del territorio provinciale, con l'impegno di darne la più ampia informazione e svilupparne il dibattito con le forze culturali, economiche sociali e politiche esistenti sul territorio provinciale
La Commissione, al fine , di attuare il principio della partecipazione e di rispondere al bisogno di socializzazione delle donne, può coinvolgere sui temi specifici tutte le donne residenti ed operanti nella Provincia.
Ai fini dello sviluppo dei processi di partecipazione delle donne della provincia, la Commissione dovrà essere impegnata a predisporre idonei strumenti per favorire il collegamento tra momento istituzionale e momento sociale.

Art . 2
La Commissione è composta da 20 elementi, oltre il Consigliere di Parità;
a) dieci nominati direttamente dal Consiglio Provinciale;
b) dieci nominati dal Consiglio Provinciale su segnalazione delle seguenti associazioni, gruppi, organizzazioni professionali, culturali, sociali:
1) Una componente in rappresentanza delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL settore: privato;
2) Una componente in rappresentanza delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL settore: funzione pubblica;
3) Una componente in rappresentanza delle organizzazioni sindacali autonome UGL, CISAL, CONFSAL settore: privato;
4) Una componente in rappresentanza delle organizzazioni sindacali autonome UGL, CISAL, CONFSAL settore: funzione pubblica;
5) Una componente in rappresentanza delle associazioni CNA, CONFART, CASA, CLAI;
6) Una componente in rappresentanza delle associazioni CONFCOMMERCIO, CONFSERCENTI;
7) Una componente in rappresentanza delle associazioni UNIONE INDUSTRIALI. API, CONFCOOPERATIVE,AGCI (Associazione generale Cooperative Italiane), UNCI ( Unione Nazionale Cooperative Italiane, Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.
8) Una componente in rappresentanza delle associazioni CIA, COLDIRETTI,UIC;
9) Una componente in rappresentanza delle associazioni FEDERCASALINGHE;
10) Una componente in rappresentanza dei seguenti ordini professionali: Ordine degli Architetti, Ordine degli Avvocati e Procuratori, Ordine degli Ingegneri, ordine dei Dottori Commercialisti, Ordine dei Farmacisti, Ordine dei Medici - Chirurghi - Odontoiatri, Ordine dei Veterinari.
La Provincia fa richiesta di una terna di nominativi a ciascun raggruppamento, che dovrà provvedere alla designazione congiunta entro 30 giorni; in mancanza di designazione congiunta entro il termine assegnato , il Consiglio Provinciale procederà direttamente alla nomina del componente in rappresentanza del raggruppamento inadempiente.
La votazione avviene come segue:
· per la nomina dei membri di cui al punto a) dello stesso 1° comma, a scrutinio segreto e con voto limitato a 6; saranno elette coloro che avranno riportato il maggior numero di voti e a parità le più anziane di età;
· per la nomina dei membri di cui al punto b) dello stesso comma, a scrutinio segreto e con voto limitato a 6; sarà eletta, per ciascun raggruppamento, colei che avrà riportato il maggior numero di voti e, a parità, la più anziana di età;
· nel caso in cui non vengano elette tutte le rappresentanti, si procede, nella stessa seduta, ad una seconda votazione con lo stesso sistema del voto limitato a 6 e a scrutinio segreto.

Art. 3
La Commissione decade con lo scadere del mandato amministrativo del Consiglio. I suoi membri possono essere riconfermati.

Art. 4
La Commissione è assistita da un dipendente designato da parte dell'Amministrazione Provinciale , con funzioni di segretario. Cat. C

Art. 5
L'Ente Provincia mette a disposizione della Commissione, una sede e le risorse disponibili per l'esercizio delle funzioni della Commissione.

Art. 6
La Giunta Provinciale ed il Consiglio, nel predisporre atti aventi attinenza con quanto previsto dall'art.1, possono richiedere preventivamente parere non vincolante alla Commissione e possono avvalersi della sua collaborazione.

Art. 7
La Commissione può invitare alle sue riunioni, secondo le singole competenze, il Presidente, gli Assessori e i capi gruppo e i Presidenti delle Commissioni Consiliari per avere delucidazioni su argomenti specifici o per approntare suggerimenti o integrazioni a progetti e programmi, sempre nell'ambito delle tematiche femminili. In questa direzione può invitare o ascoltare al fine di elaborare proposte per l'attività dell'amministrazione, esperti di vari settori e di associazioni femminili operanti sul territorio anche su loro richiesta. Il presidente del Consiglio può partecipare alle riunioni della Commissione.

Art. 8
In sede di bilancio consuntivo la Commissione presenta una relazione sull'attività svolta al Presidente della Provincia, corredata di osservazioni e proposte e la illustra nell'ambito del Consiglio Provinciale ai fini della predisposizione del bilancio preventivo.

Art. 9
Per garantire lo svolgimento delle attività della Commissione sono previsti:
a) stanziamenti dell'Amministrazione Provinciale;
b) Finanziamenti Comunitari di Leggi Nazionali e Regionali
c) Finanziamenti pubblici e privati.

Art. 10 - Prima seduta della Commissione e presidenza provvisoria
Nella prima seduta dopo l'elezione da parte del Consiglio Provinciale, la Commissione è presieduta provvisoriamente dalla componente più anziana di età.
La Commissione procede alla elezione della Presidente e delle altre componenti dell'Ufficio di Presidenza.

CAPO II - Dell'Ufficio di Presidenza

Art. 11 - Composizione dell'Ufficio di Presidenza
L'Ufficio di Presidenza è composto dalla Presidente e da due Vicepresidenti

Art. 12 - Elezione dell'Ufficio di Presidenza
L'elezione della Presidente e delle due Vicepresidenti avviene con votazione separata e a scrutinio segreto.
L'elezione della Presidente avviene a maggioranza assoluta :risulta eletta chi ha ottenuto il voto favorevole di almeno la metà più uno della componenti la Commissione .
Qualora nessuna delle componenti ottenga la maggioranza prescritta per essere eletta, si procederà ad una nuova convocazione della Commissione.
Nella seconda convocazione, da tenersi entro 15 gg. dalla prima convocazione, si procede al rinnovo della votazione. Qualora non si dovesse raggiungere la maggioranza assoluta dei componenti, si provvederà nella stessa seduta ad effettuare una nuova votazione che avverrà a maggioranza relativa dei presenti.
L'elezione della Presidente avviene a maggioranza assoluta :risulta eletta chi ha ottenuto il voto favorevole di almeno la metà più uno delle componenti la Commissione.
Eletta la Presidente, si procede all'elezione delle due Vicepresidenti: ciascuna componente la Commissione vota un solo nome. Risultano elette le due componenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 13 - Durata in carica
Salvo il caso di dimissione, l'Ufficio di Presidenza ha la durata di 1 anno e può essere riconfermato . L'Ufficio di Presidenza, al termine del mandato, resta in carica fino alla elezione del nuovo.

Art. 14 - Attribuzioni della Presidente e delle Vicepresidenti
La Presidente rappresenta la Commissione, la convoca la presiede e ne coordina l'attività.
La Presidente designa alternativamente una delle Vicepresidenti e, ove esse non siano disponibili singole componenti della Commissione, a rappresentarla in pubbliche manifestazioni.

Art. 15 - Compiti dell'Ufficio di Presidenza
L'Ufficio di Presidenza:
a) cura l'attuazione delle iniziative decise dalla Commissione;
b) assicura i rapporti con gli organi della Provincia e con enti ed associazioni esterne;
c) assume, in caso d'urgenza, le decisioni di competenza della Commissione, qualora questa non possa essere tempestivamente convocata. Tali decisioni sono sottoposte alla Commissione nella sua prima successiva seduta per la ratifica.
In tali casi l'Ufficio di Presidenza assume le sue decisioni all'unanimità.

Art.16 - Riunioni dell'ufficio di Presidenza
Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza hanno luogo ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

CAPO III - Del funzionamento della Commissione

Art. 17 - Convocazione ed ordine del giorno
La Commissione si riunisce di norma una volta al mese.
La Commissione è convocata dalla Presidente con l'invio dell'ordine del giorno al domicilio delle sue componenti.
La Commissione è convocata anche quando ne faccia richiesta un terzo delle sue componenti. In tal caso la seduta della Commissione deve avere luogo entro dieci giorni da quando la richiesta è pervenuta alla Presidente.
Salvo i casi di urgenza, l'invio dell'ordine del giorno deve avvenire non meno di sette giorni prima della seduta.
L'ordine del giorno è definito dall'Ufficio di Presidenza tenendo conto anche delle proposte formulate dalla Commissione al termine della riunione precedente.
Ciascuna componente può proporre la trattazione di argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva. Tale proposta viene accolta qualora su di essa si esprima favorevolmente la maggioranza delle presenti.

Art. 18 - Validità delle decisioni
Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese salvo sulle questioni riguardanti persone o sugli argomenti per i quali, anche su proposta di una singola componente, la Commissione decida di procedere con voto segreto.
Per la validità delle decisioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza delle sue componenti e, le decisioni sono adottate a maggioranza delle presenti.

Art. 19 - Sostituzioni
La Commissione propone al Consiglio Provinciale la sostituzione delle componenti che, senza giustificate motivazioni, siano state assenti a tre sedute consecutive.

Art. 20 - Verbali della Commissione
Delle sedute della Commissione viene redatto un verbale a cura del personale provinciale assegnato alla Commissione.
Le componenti che vogliono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali, le dettano o ne consegnano il testo scritto.
Il verbale della Commissione è approvato nella seduta successiva, ed è firmato dal personale verbalizzante e dalla Presidente.

Art. 21 - Gruppi di lavoro
La Commissione svolge la propria attività anche tramite gruppi di lavoro, per i quali può avvalersi, temporaneamente, di esperti/e esterni da essa proposti.
I gruppi di lavoro sono istituiti dalla Commissione che ne definisce i compiti, la durata e le modalità di funzionamento, e sono composti da almeno tre componenti della Commissione scelte sulla base delle loro competenze e disponibilità.
Ogni gruppo di lavoro individua una coordinatrice scelta al suo interno che tiene contatti con l'Ufficio di Presidenza.
All'Ufficio di Presidenza devono pervenire le convocazioni e i verbali delle riunioni dei gruppi di lavoro.
Le componenti della Commissione possono assistere anche alle riunioni dei gruppi di lavoro di cui non fanno parte.

Art. 22 - Rapporti con enti e organismi esterni
La Commissione promuove e cura i rapporti con gli enti con i quali individua forme di collaborazione e di coordinamento di iniziative e di programmi comuni.
Cura inoltre i rapporti con ogni altro soggetto che concorra alla realizzazione delle finalità della Commissione stessa.
Sulle iniziative intraprese (con soggetti pubblici o privati) viene data informazione al Presidente della Provincia ed al Presidente del Consiglio Provinciale.

Art. 23
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si farà riferimento a quello vigente per le Commissioni Consiliari, già approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 29 del 23 giugno1995 e successive modificazioni.

Art. 24 - Informazione
La Commissione per diffondere l'informazione sulla propria attività utilizza gli strumenti informatici della Provincia (periodici, comunicazioni televisive, sito internet, ecc.).

Valuta la qualità complessiva di questo articolo. Grazie

2.66