Regolamento per l'attribuzione rimborsi spese e indennità di missione agli amministratori provinciali.
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- ultima modifica 10/04/2025 16:06
ART.1
Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del territorio del comune ove ha sede l'Ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonchè la indennità di missione alle condizioni previste dall'articolo 1, primo comma, e dall'articolo 3, primo e secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al numero 2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive modificazioni.
ART. 2
L'Amministratore che, per ragioni del proprio mandato, si rechi fuori dal territorio del comune ove ha sede l'Ente, ove lo ritenga opportuno, può essere autorizzato dal capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero dal presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, a fare uso del proprio mezzo di trasporto.
ART. 3
All'inizio di ogni anno solare o prima dell'inizio della missione l'Amministratore dovrà rilasciare apposita dichiarazione sollevando l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi responsabilità circa l'utilizzo del mezzo proprio per la effettuazione della missione, salvo che l'Amministrazione abbia ottemperato a quanto previsto dall'art. 23 della L. 27/12/1985, n.816.
ART. 4
L'indennità di missione di cui ai precedenti articoli è sostituita, ai sensi del 5° comma dell'art. 25 della legge 265/99, dal rimborso delle spese effettivamente sostenute.
ART. 5
Ai sensi del 4° comma dell'art. 25 della legge 265/99 agli amministratori provinciali che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'Ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonchè per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
ART. 6
Nel caso in cui l'Amministratore utilizzi, per le causali di cui ai precedenti articoli 1 e 5 il proprio mezzo di trasporto, sarà corrisposta allo stesso la tariffa chilometrica ACI, relativa all'autoveicolo utilizzato.
ART. 7
Alla liquidazione del rimborso delle spese effettivamente sostenute, di cui agli artt. 1 e 5, nonché della tariffa chilometrica di cui all'art. 6 provvede il dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione. Nel caso di effettuazione della missione con proprio mezzo di trasporto la richiesta di cui al comma precedente dovrà essere integrata da una dichiarazione in ordine ai chilometri percorsi.
ART. 8
L'Amministratore, in caso di incarico da svolgere fuori del territorio provinciale, di durata non inferiore alle ventiquattro ore, prima dell'inizio della missione può richiedere l'anticipazione fino al 75% delle spese presunte da sostenere nonché della tariffa chilometrica ACI.
ART. 9
Il Presidente della Provincia, in alternativa al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute è autorizzato ad utilizzare un mezzo di proprietà provinciale, con relativo autista, per recarsi dal luogo della sua residenza a Teramo, presso la sede della Provincia.
ART. 10
Le norme del presente regolamento si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti dei propri organi alle riunioni ed alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni tra enti locali .