Normativa di Protezione Civile
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- ultima modifica 17/08/2007 12:36
Evoluzione della normativa di Protezione Civile
Profilo storico
Agli inizi del secolo la legislazione di protezione civile era frammentata in una serie di disposizioni diversificate per tipologia di rischio. Vengono di seguito citate le più importanti:
- Legge del 1906 per le eruzioni vulcaniche;
- Legge 30 giugno 1904, n. 283 per la difesa delle strade e degli abitati dalle frane;
- Legge 13 luglio 1905, n. 400 per le alluvioni, le mareggiate e gli uragani;
- Regio Decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 per le mareggiate;
- Regio Decreto 7 marzo 1912, n. 314 per i nubifragi;
- Decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1317 per le inondazioni;
- Regio Decreto 22 novembre 1919, n. 2588 per i cicloni;
- Regio Decreto 9 dicembre 1926, n. 2389: "Disposizione per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura".
Le prime norme di carattere generale che disciplinano l'intervento della Pubblica Amministrazione in occasione di pubbliche calamità sono quelle che danno organico assetto giuridico ai servizi di pronto soccorso in caso di terremoti o di altri eventi calamitosi e sono contenute nella Legge 15 marzo 1928, n. 883.
Tali norme affidavano al Ministero dei Lavori Pubblici il compito di effettuare i soccorsi e di coordinare gli interventi. La stessa Legge affidava ai Prefetti la responsabilità degli interventi più immediati che si rendevano necessari subito dopo l'evento.
Negli anni dal 1935 al 1951 il processo di organizzazione su base nazionale dei servizi antincendi e l'attribuzione al Ministero degli Interni di questi compiti spostava su quest'ultimo la responsabilità degli interventi di emergenza e del loro coordinamento.
L'esigenza di dotare il nostro paese di un organico Servizio di Protezione Civile venne a lungo disattesa malgrado fossero stati presentati successivi disegni di legge dal 1950 al 1957.
A seguito del disastro del Belice, avvenuto il 12 agosto 1968, fu presentato un disegno di legge "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione Civile" che fu approvato solo nel dicembre 1970 e trasformato nella Legge n. 996/70.
Dovettero comunque trascorrere altri 11 anni (e i catastrofici terremoti del Friuli del 6 maggio 1976 e dell'Irpinia del 23 novembre 1980) per vedere, nel febbraio 1981, la promulgazione del Regolamento di esecuzione della suddetta legge.
Atri eventi calamitosi indussero all'emanazione del D.L. 26 maggio 1984, n. 159: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania", convertito in Legge nel luglio successivo, e il D.L. 19.09.1987, n. 384, "Disposizioni urgenti in favore dei Comuni della Valtellina, della Val Fornazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987", convertito in legge nel novembre successivo.
Con legge 23 settembre 1988, n. 400 e con DPCM 13 febbraio 1990, n. 112 viene istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Protezione Civile.
Solo il 24 febbraio 1992, con la Legge n. 225, viene istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile.
La Legge 225/'92
La legge 24 febbraio 1992, n. 225: "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" costituisce il primo atto giuridico che chiarisce cosa si intende esattamente con il termine "protezione civile" definendo le distinte attività di previsione, di prevenzione e di soccorso. La Legge in parola è innovativa anche perchè ha definito non solo le competenze dei vari organi preposti alla protezione civile, ma per la prima volta tali organi sono stati investiti di responsabilità ben precise.
I compiti isttuzionali sono richiamati nei seguenti articoli:
Le Regioni (art. 12):
- partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione assicurandone l'attuazione nei limiti delle proprie competenze;
- provvedono alla predisposizione e all'attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali;
- provvedono all'ordinamento degli uffici e all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile.
Le Province (art. 13):
- assicurano lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile;
- assicurano la predisposizione dei programmi provinciali di previsione e prevenzione, in armonia con i programmi nazionali e regionali, e la loro realizzazione.
Il Prefetto (art. 14):
- predispone il piano per fronteggiare l'emergenza sul territorio provinciale e ne cura l'attuazione;
- in occasione di eventi calamitosi assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale coordinandoli con gli interventi dei Sindaci dei Comuni coinvolti;
- in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza opera in qualità di delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri e, di conseguenza, dispone degli stessi poteri.
I Comuni (art. 15) possono dotarsi di una struttura di protezione civile.
Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e, al verificarsi di un'emergenza, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari. Se i mezzi a disposizione del Comune non sono sufficiente a fronteggiare l'emergenza, il Sindaco chiede al Prefetto l'intervento di altre forze.
Il D.Lgs 267/2000
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", oltre a dettare i principi generali dell'ordinamento delle Province e dei Comuni, ne determina funzioni e compiti.
La Provincia, in particolare, viene investita di numerosi funzioni ( art. 19 ) nell'ambito del proprio territorio di competenza in svariati settori tra cui la prevenzione delle calamità.
Il D.Lgs. 112/98
Il D.Lgs n. 112/98 (S.O. alla G.U. n. 92 del 21 aprile 1998) ha introdotto delle modifiche alla legge n. 225/92, che sono di particolare rilevanza per l'attività delle Province nel campo della protezione civile. Oltre a indicare le funzioni mantenute dallo Stato, il decreto specifica i nuovi compiti conferiti alle Regioni ed agli Enti Locali.
Per quanto concerne le Province, sono attribuite le funzioni relative:
1. All'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di prevensione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
2. Alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
3. Alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 22, c. 1, lett. b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Tra le funzioni attribuite ai Comuni vi è la predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza.
Il D.L. 343/01 convertito in L. 401/01
Il D.L. 343/01 modifica essenzialmente i D.Lgs. 300 e 303 del 1999, rispettivamente sulla riorganizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio, i quali prevedevano, in modo ben definito, il passaggio dal modello dipartimentale (inaugurato negli anni 1980-81 e consolidato con la legge del 1992) al nuovo modello "agenziale", in linea con la complessiva evoluzione del sistema.
Però, mentre si stava procedendo alla istituzione dell'Agenzia ed alla soppressione del Dipartimento di Protezione Civile, con il D.L. 343/01 si è tornati indietro in una sorta di "controriforma", la successiva conversione in legge 401/01 è costituita da numerosi articoli i principali dei quali, in sintesi, possono essere così elencati:
Art. 1: Modificazioni al D.Lgs 300/99 (riforma dell'organizzazione del governo con soppressione dell'Agenzia di Protezione Civile);
Art. 2: Modificazioni al D.Lgs 303/99 (ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Servizi Tecnici);
Art. 3: Modificazioni alla legge 353/00 (legge quadro in materia di incendi boschivi);
Art. 5: Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile (ribadisce il ruolo dei Prefetti che il D.Lgs 112/98 aveva ridimensionato);
Art. 5 bis: Disposizioni concernenti il Dipartimento di protezione civile;
Art. 5 ter: Strutture logistiche della Direzione generale della protezione civile;
Art. 5 quater: Modificazioni alla legge 246/00 (potenziamento del Corpo Nazionale dei VVFF);
Art. 6 bis: Disposizioni concernenti il Fondo per la protezione civile;
Atri riferimenti normativi
In questo paragrafo si citano, in ordine cronologico, numerose altre leggi; alcune di esse si occupano in modo specifico di protezione civile, altre, pur non riguardando la protezione civile in senso stretto, sono necessarie a chi deve programmare e pianificare azioni rivolte alla previsione dei rischi che insistono sul territorio e alla loro prevenzione.
Ricordiamo, in particolare, le principali norme che regolano la salvaguardia e il corretto uso del suolo e quelle che riguardano i rischi che possono derivare dalle attività industriali.
- DIR. 82/501/CEE del 24 giugno 1982 sui rischi rilevanti connessi con determinate attività industriali;
- L. 16 aprile 1987, n. 183: "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari";
- DPR 17 maggio 1988, n. 175: "Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, ai sensi della L. 16 aprile 1987, n. 183";
- DPR 24 maggio 1988, n. 203: "Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/350 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183";
- L. 18 maggio 1989, n. 183: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
- DPCM 23 marzo 1990: "Atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione e della dotazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della L. 18 maggio 1983, n. 183";
- L. 7 agosto 1990, n. 253: "Disposizioni integrative alla L. 18 maggio 1989, n. 183";
- DM 20 maggio 1991: "Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria";
- L. 11 agosto 1991, n. 266: "Legge-quadro sul volontariato";
- DPR 7 gennaio 1992: "Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle autorità di bacino e delle regioni per la redazione dei piani di bacino di cui alla L. 18 maggio 1989, n. 183";
- Decreto 12 febbraio 1992: " Costituzione e ordinamento del gruppo nazionale per la difesa dai rischi chimico-industriali ed ecologici";
- DPR 27 marzo 1992, n. 309: "Regolamento per l'organizzazione del Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'Ambiente";
- Decreto 21 ottobre 1992: " Costituzione della commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi";
- DPCM 22 ottobre 1992: "Costituzione e funzionamento del comitato operativo della protezione civile";
- DPR 30 gennaio 1993, n. 51: "Regolamento concernente la costituzione ed il funzionamento del Consiglio Nazionale della Protezione Civile";
- Decreto 10 febbraio 1993: "Individuazione e disciplina dell'attività dei gruppi nazionali di ricerca scientifica al fine di consentire al Servizio Nazionale di Protezione Civile il proseguimento delle proprie finalità in materia di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio";
- REG. 793/CEE del 23 marzo 1993 relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti;
- DPCM 16 aprile 1993:"Costituzione e composizione del Consiglio Nazionale di Protezione Civile";
- DPCM 26 luglio 1993, n. 484: "Riorganizzazione del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile";
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2348 del 27 dicembre 1993: "Misure dirette a fronteggiare tempestivamente situazioni di emergenza";
- L. 5 gennaio 1994, n. 37: "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- DM 15 aprile 1994: "Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 203/88 e dell'art. 9 del D.M. 20.5.1991";
- DPCM 21 settembre 1994, n. 613: "Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile" (Regolamento di attuazione di quanto previsto dall'art. 18 della L. 225/92);
- DL 7 novembre 1994, n. 618: "Modifiche al DPR 17 maggio 1988, n. 175";
- DPCM 29 novembre 1994: "Designazione dell'autorità di riferimento per l'attuazione del regolamento CEE n. 793/93;
- DM 25 novembre 1994: "Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinamenti atmosferici nelle aree urbane e disposizione per la misura di alcuni inquinanti di cui al DM 15.4.1994";
- DPR 18 luglio 1995: "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei piani di bacino";
- DL 3 maggio 1996, n. 245: "Modifiche al DPR 17 maggio 1988, n. 175";
- DL 8 luglio 1996, n. 351: "Modifiche al DPR 17 maggio 1988, n. 175";
- DL 26 luglio 1996, n. 393: "Interventi urgenti di protezione civile", convertito nella L. 25 settembre 1996, n. 496 (l'art. 11 modifica l'art. 18 della L. 225/92);
- D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- D.Lgs.30-7-1999. n.300 "Riforma dell'organizzazione del Governo", a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
- L. 21-11-2000 n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".
- D.P.R. 8-2-2001 n. 194 "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile".
- D.M. 13-2-2001 Adozione dei «Criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi».
- D.M. 3-5-2001 "Approvazione dei modelli per il rilevamento dei danni ai beni appartenenti al patrimonio culturale".
- D.M. 9-5-2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante".
- D.L. 7-9-2001 n. 343 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile".
- Decr. 30-10-2001 "Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico".
- L. 9-11-2001 n. 401 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile".
- D.P.C.M. 12-12-2001 "Organizzazione del Dipartimento della protezione civile".
- D.M. 20-12-2001 "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi".
La normativa della Regione Abruzzo
- L.R. 16-6-1987 n. 32 "Riconoscimento e coordinamento del volontariato".
- L.R. 20-7-1989 n. 58 "Volontariato, associazionismo ed Albo regionale per la Protezione Civile".
- L.R. 13-6-1991 n. 25 "Norme integrative in materie di volontariato, associazionismo e Albo regionale per la Protezione Civile e disciplina degli interventi per la prevenzione degli incendi boschivi".
- L.R. 18-6-1992 n. 47 "Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga".
- L.R. 6-8-1992 n. 75 "Contributi ai Comitati provinciali ed ai Sottocomitati della CRI abruzzese per l'organizzazione di corsi di qualificazione in materia sociale, di protezione civile e sanitaria".
- L.R. 12-8-1993 n. 37 "Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato".
- L.R. 14-12-1993 n. 72 "Disciplina delle attività regionali di protezione civile".
- L.R. 16-9-1998 n. 81 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".
- L.R. 11-11-1998 n. 127 "Interventi in materia di protezione civile e riconoscimento dell'attività dell'Associazione nazionale alpini - Sezione Abruzzi".