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ultima modifica 29/11/2006 12:00

I permessi concessi al volontario

Nell'arco dei 12 mesi di servizio il volontario usufruisce di un massimo di 20 giorni di permesso retribuito per esigenze personali, ivi compresi, gravi e giustificati motivi, quali: gravi necessità familiari, esami universitari e tesi di laurea, matrimonio ecc.
Il permesso consente al volontario di assentarsi dal servizio per un periodo superiore alle 24 ore e non è frazionabile in permessi orari.
Nel computo dei giorni di permesso non sono compresi i giorni festivi contigui (la domenica o il sabato e la domenica a secondo dell'articolazione dell'orario di servizio) ed eventuali festività infrasettimanali.
I volontari possono usufruire, in aggiunta ai 20 giorni di permesso, di permessi straordinari, che non devono essere recuperati, per:

  • donazione di sangue: 1 giorno
  • convocazione in tribunale come testimone:1 giorno
  • nomina alla carica di presidente, segretario di seggio e scrutatore, nonché di rappresentante di lista, in occasione delle consultazioni elettorali: durata dello svolgimento delle operazioni elettorali
  • esercizio del diritto di voto per volontari in servizio in Italia: 1 giorno per i volontari residenti da 50 a 300 Km di distanza dal luogo di servizio; 2 giorni per i volontari residenti oltre 300 Km dal luogo di svolgimento del servizio.
  • esercizio del diritto di voto per volontari in servizio all'estero: 1 giorno per votare + 2 giorni di viaggio ai volontari impegnati in progetti in Europa; 1 giorno per votare + quattro giorni di viaggio ai volontari impegnati in progetti in paesi extra europei
    I permessi vengono fruiti dal volontario, in accordo con l'Ente, compatibilmente con le esigenze del progetto e della formazione; di norma debbono essere richiesti all'operatore locale di progetto della sede di attuazione del progetto almeno quarantotto ore prima della data di inizio.

Eventuali giorni di permesso non usufruiti non possono essere remunerati.
La fruizione di giorni di permesso eccedenti i 20 previsti deve essere comunicata dall'Ente all'UNSC, che adotta il provvedimento di esclusione dal progetto.


Disposizioni in caso di malattia o infortunio del volontario

L'assistenza sanitaria è garantita dal Servizio Sanitario Nazionale ed assicurata mediante la fruizione delle strutture pubbliche territoriali.
Il volontario, in caso di malattia o infortunio, ne da tempestiva comunicazione alla sede dell'Ente di assegnazione, facendo pervenire la relativa certificazione sanitaria esclusivamente sui moduli di prescrizione sanitaria rilasciata dai medici di base o dalle strutture della Azienda sanitaria locale. Tale documentazione è conservata dall'Ente nella cartella personale del volontario. Tutti i periodi di malattia e infortunio sono registrati nella cartella personale del volontario.
Al volontario, durante i primi 15 giorni di malattia, spetta l'assegno mensile per l'intero importo. Per il periodo eccedente e per ulteriori quindici giorni di malattia, l'importo economico è decurtato in proporzione ai giorni di assenza. Superati questi ulteriori 15 giorni, il volontario è escluso dalla prosecuzione del progetto. In tal caso il volontario, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione, può fare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi. Nel caso in cui l'esclusione per malattia avviene entro tre mesi dall'inizio del progetto è possibile la sostituzione, nel rispetto della graduatoria, con volontari risultati "idonei non selezionati".
Il volontario che ha subito un infortunio avvenuto durante l'orario di servizio ha diritto a giorni di assenza che non vanno computati nel numero dei giorni di malattia spettante nell'arco del servizio. In caso di assenza dovuta ad infortunio occorso durante e per effetto delle attività svolte nel servizio, ivi compreso il tragitto da e per il luogo in cui la prestazione debba essere effettuata, al volontario spetta l'intera retribuzione fino a completa guarigione clinica. Il periodo di assenza dal servizio, in questi casi, è considerato prestato a tutti gli effetti.


Disposizioni in caso di gravidanza della volontaria

Alle volontarie in stato di gravidanza si applicano le disposizioni legislative del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità, adottato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, espressamente richiamato dal decreto legislativo n. 77 del 2002. Ai sensi del predetto Testo Unico il divieto di prestare servizio civile è di norma durante i due mesi precedenti ed i tre mesi seguenti il parto (art.16), in assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della gestante e/o del nascituro (art.17).
Oltre quanto previsto dagli articoli sopra citati, cui fa espressamente riferimento il decreto legislativo n.77 del 2002, non sono contemplati a favore della volontaria ulteriori benefici post partum, né l'applicazione della disciplina del "congedo parentale".
Alla volontaria in maternità è corrisposto, per tutto il periodo di astensione previsto dalla normativa vigente, l'assegno del servizio civile ridotto di un terzo.
L'astensione dal servizio per maternità non comporta la sostituzione della volontaria mediante lo scorrimento della graduatoria.

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