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Rinunce, Subentri, Interruzione del Servizio, Irregolarità, Sospensione del Servizio

creato da d.didionisio
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ultima modifica 29/11/2006 11:40

E' consentita la sostituzione di volontari?

La sostituzione dei volontari è consentita esclusivamente entro i primi tre mesi dalla data di avvio del progetto e comunque entro il tempo utile affinché i subentranti svolgano almeno nove mesi di servizio civile nei seguenti casi:
- a seguito di rinunce prima dell'avvio del progetto
- a seguito di interruzione del servizio
- per malattia (non dovuta a causa di servizio e superiore a trenta giorni)
La durata del servizio civile dei volontari subentranti è ridotta al periodo che intercorre dalla data di assunzione in servizio da parte dell'ente fino al termine del progetto e l'eventuale ulteriore permanenza non è riconosciuta ai fini del trattamento economico, previdenziale ed assicurativo.
In presenza di rinunce o interruzioni del servizio da parte dei volontari, gli enti non possono chiamare in servizio, pur nel rispetto della graduatoria, i volontari subentranti che non siano in possesso del provvedimento di avvio al servizio a firma del Direttore Generale dell'UNSC.


Cosa si intende per rinuncia?

La rinuncia ricorre nel caso in cui il giovane dichiari di non voler assumere servizio o non assume servizio nel giorno e nella sede indicati nel provvedimento di avvio al servizio. La rinuncia dà diritto a presentare domanda di partecipazione in occasione di successivi bandi di servizio civile.

Il volontario che rinuncia ad assumere servizio determina lo scorrimento della graduatoria degli ''idonei non selezionati''.
L'Ente segnala all'UNSC la rinuncia e inoltra la richiesta di sostituzione nella quale - previa acquisizione della disponibilità del giovane - indica il nominativo del primo ''idoneo non selezionato'' che segue nella graduatoria.


Cosa si intende per interruzione?

L'interruzione ricorre nel caso in cui il volontario prende servizio e successivamente interrompe il rapporto di collaborazione al progetto o con un atto scritto (lettera di dimissioni) o senza alcuna comunicazione.
In tal caso il volontario non ha diritto a ripresentare domanda di partecipazione in occasione di successivi bandi di servizio civile.
L'interruzione ricorre, altresì, per malattia superiore ai 30 giorni e non dovuta a causa di servizio. In tal caso il volontario conserva il diritto a presentare domanda in occasione di successivi bandi di servizio civile.

La sostituzione dei volontari è consentita esclusivamente entro i primi tre mesi dalla data di avvio del progetto e comunque entro il tempo utile affinché i subentranti svolgano almeno nove mesi di servizio civile.
La durata del servizio civile dei volontari subentranti è ridotta al periodo che intercorre dalla data di assunzione in servizio da parte dell'Ente fino al termine del progetto; l'eventuale ulteriore permanenza non è riconosciuta ai fini del trattamento economico, previdenziale ed assicurativo.

Nel caso il volontario ritenga che l'Ente abbia commesso gravi irregolarità nella gestione deve sottoporre il problema ai responsabili dell'Ente; nel caso in cui il chiarimento non produca effetti positivi sanando le irregolarità, il volontario può inoltrare una segnalazione scritta all'UNSC (Ufficio Nazionale per il Servizio Civile - Via San Martino della Battaglia, 6 - 00185 Roma) nella quale siano riportati i dati identificativi dell'Ente e del volontario e una dettagliata descrizione dei fatti.


Cosa succede in caso di sospensione del progetto?

In caso di sospensione del progetto sanzionata dall'UNSC, i volontari in servizio presso l'Ente, in considerazione delle legittime aspettative in ordine allo svolgimento del servizio civile, sono ricollocati, ove possibile, per il tempo residuo presso altri Enti dello stesso territorio comunale o zone limitrofe nell'ambito di analoghi progetti (avviati nello stesso arco temporale e che presentano carenze nell'organico previsto) previa acquisizione del consenso dei volontari stessi e degli Enti individuati dall'UNSC.
A tal fine l'UNSC, in concomitanza con il provvedimento sanzionatorio, predispone per i volontari un elenco di Enti con le caratteristiche sopra menzionate. I volontari, contattati gli Enti al fine di valutare la possibilità di un idoneo reinserimento, segnalano entro i successivi sette giorni la preferenza all'UNSC, che predispone il provvedimento di prosecuzione del servizio.

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