Accertamento e contestazione e/o notifica
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- ultima modifica 20/01/2009 18:01
Gli organi di controllo (Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Vigili Urbani, agenti accertatori provinciali e regionali ecc.) provvedono ad accertare eventuali violazioni mediante redazione di processo verbale a carico della persona individuata come trasgressore e dell'eventuale obbligato in solido. Nel caso in cui più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse è soggetta al pagamento della sanzione prevista dalla norma violata.
Ai sensi dell'art. 14 della L. 689/1981 la violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente sia al trasgressore che all'obbligato in solido; l'interessato può chiedere l'inserimento nel verbale di proprie osservazioni circa l'infrazione contestata.
Quando non è possibile effettuare immediatamente la contestazione, la violazione deve essere notificata agli interessati entro il termine di 90 giorni dall'accertamento - per coloro che sono residenti nel territorio nazionale, mentre per chi risiede all'estero la notifica deve essere effettuata entro 360 giorni, pena l'estinzione del procedimento. Qualora l'interessato si rifiuti di firmare o di ricevere copia dell'atto, lo stesso si intende comunque notificato ai sensi dell'art. 138 del codice di procedura civile.