Opposizione
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- ultima modifica 20/01/2009 17:01
Entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza il trasgressore e/o l’obbligato in solido possono presentare ricorso contro il provvedimento ingiuntivo davanti al giudice unico presso il Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione.<br />
La competenza per il giudizio di opposizione è disciplinata della L. 689/1981, art. 22 bis. In ogni caso l’autorità a cui presentare ricorso deve essere indicata dall’ordinanza ingiunzione.