Informazioni sulla Commissione Provinciale Espropri
- Info
- ultima modifica 07/02/2014 10:55
Generalità, compiti e funzionamento della Commissione Provinciale Espropri
Sede
c/o Provincia di Teramo
Via Mario Capuani, 1
64100 Teramo
LA COMMISSIONE E' IN FASE DI RINNOVO
La Commissione Provinciale Espropri è disciplinata dall’art. 41 del DPR 327/2001 e dall’art. 15 della L.R. 7/2010. In particolare l’art. 15 della Legge Regionale dispone:
1. Ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 327/2001 è istituita, in ogni Provincia la Commissione competente alla determinazione dell’indennità definitiva di esproprio cui sono attribuiti i compiti stabiliti dal richiamato D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.
2. L’istituzione della commissione è delegata alla Provincia territorialmente competente.
3. Tale Commissione è composta:
a) dal Presidente della Provincia, o suo delegato, che la presiede;
b) dall’Ingegnere Capo dell’Ufficio Tecnico Erariale, o suo delegato;
c) dall’Ingegnere Capo del Genio Civile o suo delegato;
d) dal Presidente dell’Agenzia Territoriale per l’edilizia residenziale, o suo delegato;
e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Provincia;
f) da tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati dalla Provincia, su terne proposte dalle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
g) da un componente designato dall’ANCI;
h) da un componente designato dall’UPI.
4. La Commissione delibera validamente con presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. La Commissione espropri dura in carica cinque anni; i membri di cui alle lettere e) ed f) del comma 3 non possono essere confermati più di una volta.
6. Fino all’istituzione delle Commissioni di cui al presente articolo, rimangono in carica le Commissioni istituite dalla Giunta regionale, nella composizione prevista dall’art. 41 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
7. Nell’ambito della normativa statale e regionale in materia, le Commissioni:
a) determinano, entro il 31 gennaio di ogni anno e nell’ambito delle singole regioni agrarie, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni considerati non oggetto di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, ai sensi dell’art. 41, comma 4, del D.P.R. 327/2001, modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302;
b) esprimono, su richiesta dell’autorità espropriante e come previsto all’art. 20, comma 3, del D.P.R. sopra citato, un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione o di asservimento;
c) determinano l’indennità definitiva di espropriazione o di asservimento, nel caso di indennità provvisoria non accettata così come disposto all’art. 15;
d) determinano l’indennità, nel caso di cui al comma 5 dell’art. 22 del D.P.R. sopra citato;
e) determinano, in caso di mancato accordo tra le parti, l’indennità spettante al proprietario nel caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, come previsto all’art. 50 del D.P.R. sopra citato;
f) determinano, in caso di mancato accordo tra le parti, il corrispettivo da liquidare nei casi di retrocessione totale o parziale del bene, come previsto all’art. 48 del D.P.R. sopra citato.
8. Le province con apposito regolamento disciplinano in particolare:
a) le modalità di convocazione e di funzionamento della Commissione;
b) definisce la natura e le modalità di pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale e nel sito informatico della Giunta regionale del valore agricolo medio determinato dalla Commissione;
c) l’eventuale formazione di sottocommissioni;
d) ogni altro aspetto legato all’organizzazione interna delle Commissioni stesse nonché degli oneri finanziari.
9. Le Province provvedono altresì ad individuare la sede della Commissione ed a curare la costituzione della segreteria.
10. Gli oneri finanziari relativi alle spese di funzionamento delle Commissioni sono a carico delle autorità esproprianti, per l’espletamento delle attività di cui al comma 7, che provvedono a liquidare i relativi oneri.
Documentazione: