Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
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- ultima modifica 14/10/2013 12:50
Dal 13 giugno 2013 è vigente il D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59: Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA). La Provincia di Teramo ha predisposto una modulistica provvisoria per l’ istanza di Autorizzazione Unica Ambientale
Tale normativa prevede che i gestori degli impianti che intendono o devono richiedere il rilascio, la modifica sostanziale o il rinnovo dei titoli abilitativi in materia ambientale richiamati dall'articolo 3 del DPR 59 del 13 marzo 2013 devono presentare la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.
I titoli abilitativi in materia ambientale interessati sono di seguito elencati:
- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n° 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n° 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152.
Dal 13 giugno 2013 la domanda di AUA va presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio, così come indicato all'articolo 4. Il medesimo articolo fissa i tempi e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione.
Ai sensi dell’art. 2, c.1 del DPR n. 160 del 7/09/2010 lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è l’unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (recepimento Direttiva Servizi).
Sono esclusi dalla competenza del SUAP:
- Gli impianti e le infrastrutture energetiche;
- Le attività connessi all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive;
- Gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi;
- Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
? Le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli artt. 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
L'autorità competente al rilascio dell'AUA è la Provincia.
Il procedimento può concludersi da parte del SUAP in 90 giorni ovvero in 120 giorni ove previsto (150 in caso di integrazione)
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La durata dell'AUA è fissata in quindici anni a partire dalla data di rilascio dell'atto.
E' in corso la predisposizione di un modello unificato nazionale per la presentazione delle domande.
La richiesta di rilascio, modifica sostanziale o rinnovo di uno dei sette titoli abilitativi di cui all'articolo 3 del decreto fa scattare la procedura AUA.
Nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero solo ad autorizzazione di carattere generale(art.272 D.Lgs152/06 Parte V e s.m.i.)., ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP, vi è la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale.
Per il rilascio, la modifica sostanziale o il rinnovo di uno o più di tali titoli si potranno in questa fase allegare le documentazioni tecniche previste nella modulistica di Settore presente sul sito della Provincia. Per eventuali altri titoli non in scadenza e non oggetto di modifica, per lo stabilimento oggetto di domanda, sarà sufficiente citarne nel modello gli estremi e barrare l'apposita casella.
L'AUA sostituirà tutte le autorizzazioni ambientali sopraccitate e citate nel modello, portandole ad una durata pari a 15 anni.
N.B. Ogni file in formato pdf, deve essere firmato digitalmente. Non sono ammessi file con estensione .zip o . rar . Ove siano richieste due firme (es. Gestore e tecnico abilitato, il tecnico puo' avere la procura del gestore a sottoscrivere detti documenti, ove richiesto).