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Tipologia delle autorizzazioni

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ultima modifica 16/01/2007 13:39

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera con procedura ordinaria

  • Art. 269 del D. Lgs. 152/2006
    Tale procedura prevede la convocazione di una Conferenza dei Servizi Istruttoria entro trenta giorni dal ricevimento della domanda (fa fede la data del protocollo).
  • Art. 269 comma 2 per installazione  e trasferimento impianto.
  • Art. 269 comma 8 per modifica sostanziale.

Autorizzazione attività in deroga con procedura semplificata, ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 272 commi 2 (ex. RIA) - ALLEGATO IV Parte  II

Le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 D.L.gs. 152/06 sono soggette ad autorizzazione generale ai sensi dell'Atto Dirigenziale dell'8° Settore Ambiente  Energia del 29/04/2008  con prot. n° 99441.

 Il gestore dell'impianto o dell'attività rientrante nella parte II dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs.152/06, almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività, presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale.
Trascorsi 45 giorni, nei quali la Provincia si riserva di rigettare la richiesta se carente o per motivati rilievi da parte dell'Amministrazione Comunale ,  dell'A.R.T.A. o della ASL territorialmente competenti, la Ditta deve ritenersi tacitamente autorizzata. A richiesta , trascorsi quarantacinque giorni dall'acquisizione della domanda al protocollo dell'Ente,  la Provincia rilascia apposita certificazione attestante l'adesione all'autorizzazione di carattere generale.

Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di pellami, escluse le pellicce, e di tessuti, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso

Le imprese che intendono installare, modificare o trasferire impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, o pulitintolavanderie a ciclo chiuso devono presentare domanda di adesione all'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE.

Art. 272 comma 1 D.L.gs.152/06

Le attività di cui all'art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06 non sono soggette ad autorizzazione.
La presentazione di tale comunicazione non prevede bollo e spese di istruttoria.

Modifica non sostanziale

Gli impianti o le attività soggette a modifica non sostanziale del ciclo produttivo devono darne comunicazione (art. 269 comma 8). Tale comunicazione non necessita degli allegati previsti per le autorizzazioni standard.
L'autorità competente (secondo quanto espresso dal medesimo articolo) ha sessanta giorni di tempo per aggiornare l'autorizzazione in atto, trascorso tale periodo senza che l'autorità competente si sia espressa è facoltà del gestore procedere con la modifica fatto salvo il potere di provvedere nel termine di 6 mesi.

Voltura autorizzazioni

E' necwessario utilizzare gli appositi fac-simile reperibili sulla sezione modulistica.

Anche in questo caso,  deve essere allegata,  ai sensi dell'art.4 comma 2 lettera a) del D.P.R. 3 giugno 1998 n.252, la Certificazione rilasciata dalla C.C.I.A.A. (utilizzabile per sei mesi dalla data del rilascio) che contenga espressamente la dicitura di cui all'art. 9 comma 1 del D.P.R. n.252 del 03.06.1998 "Nulla Osta ai fini dell'art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575, e successive modificazioni".

Deve inoltre essere allegata alla domanda in bollo (solo alla Provinicia), una marca da bollo da Euro 14,62 da apporre sul relativo atto.

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