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Competenze

creato da g.massimiani
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ultima modifica 16/01/2007 13:25

Dal 24 maggio 2006, data di pubblicazione della Delibera di Giunta regionale n. 436/06, le competenze di cui al D.Lgs 152/06 parte V, come definito al punto "o" dell'art.268 (Definizioni), sono a carico della Provincia. Tutte le domande inoltrate prima di tale data restano di competenza della Regione Abruzzo.

Con  D.G.R. n.517 del  25 maggio 2007, pubblicata in data 27 giugno 2007 sul B.U.R.A. n.55 Speciale Ambiente, è stato disposto il riordino e la riorganizzazione  della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e sono stati stabiliti i criteri per le autorizzazioni di carattere generale di cui al comma 2 dell'art.272 del D.Lgs 152/06.

Le domande dovranno comunque contenere, in relazione alla tipologia e al numero di punti di emissione, copia del versamento relativo alle spese di istruttoria  che sarà effettuata dalla Provincia, il cui tariffario, approvato con D.G.R. n.517 del 25 maggio 2007, è allegato alla stessa Deliberazione e consultabile anche on-line.

Il versamento dovrà essere effettuato sul C.C.P. n.11587649 intestato a Provincia di Teramo, Servizio Tesoreria, via G.Milli, 2 Teramo con causale "Spese Istruttorie pratiche  Emissioni in atmosfera". Copia del versamento dovrà essere allegata alla domanda.

Dovrà essere inoltre effettuato un versamento pari a Euro 100,00 , secondo quanto previsto dalla D.G.R. n.1212 del 19/12/2003, alla ASL di Teramo, per il parere Igienico-Sanitario, ai sensi del R.D. n.1265/34, indirizzato a:

Azienda U.S.L. 106 -Teramo- Dipartimento di Prevenzione

C.C.P.13259643

causale:Parere  Aut. Emissioni in atmosfera (D. Lgs. 152/06 Parte V)

Copia di detto versamento dovrà essere allegata alla domanda.

Il versamento relativo all'emissione del parere A.R.T.A. dovrà essere effettuato in seguito all'emissione di fatturazione dello stesso Ente.

Le richieste di autorizzazione dovranno essere inoltrate agli gli Sportelli Unici per le Attività Produttive (S.U.A.P.)utilizzando la stessa modulistica approvata con D.G.R. n.517 del 25/05/07, per quanto riguarda il Decreto Lgs. 152/06, parte V (emissioni in atmosfera), scaricabile presso questa sezione. L'istruttoria relativa alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e il conseguente  atto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rinnovo, aggiornamento o diniego, sono espletate  dalla Provincia, quale autorità competente  ai sensi della DGR 436/2006 e del D.P.R. 59/2013 art.2 punto b). Detti atti confluiscono nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

 

COMPETENZE DELLA PROVINCIA (D.Lgs.152/06 art.268 punto O e D.G.R. 436/06)

  • Autorizzazione emissioni in atmosfera di nuovi impianti [art. 269 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006];
  • Autorizzazione emissioni in atmosfera per modifiche d'impianti [art. 269 comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006];
  • Autorizzazione emissioni in atmosfera per trasferimento impianti [art. 269 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006];
  • Adozione Provvedimenti amministrativi per violazioni emissioni in atmosfera [278 del D. Lgs. n. 152/2006];
  • Comunicazioni modifiche non sostanziali [art. 269 comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006];
  • Autorizzazione emissioni in atmosfera per emissioni di C.O.V. [art. 275 del D. Lgs. n. 152/2006];
  • Autorizzazioni di carattere generale per attività in deroga di cui all'art.272 comma 2 (ex R.I.A.)
  • Autorizzazione di carattere generale per impianti a "ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso".
  • Comunicazioni di attività scarsamente rilevanti ai sensi dell'art.272 comma 1 (ex poco significative).
  • Volture autorizzazioni emissioni in atmosfera
  • Vidimazione Registri emissioni in atmosfera

Non sono sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera i seguenti impianti   (Art.269, comma 14, D.Lgs152/06):

14. [Non sono sottoposti ad autorizzazione i seguenti impianti:

a) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;

b) impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW;

c) impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW:

d) impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate;

e) impianti di combustione alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW;

f) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;

g) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW;

h) impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio;

i) impianti di emergenza e di sicurezza, laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto.

 

Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalità, con apposito provvedimento dall'autorità competente.

Allegato IV Parte I- Impianti e attività in deroga

Non sono sottoposti ad Autorizzazione alle emissioni in atmosfera gli impianti e le attività dell'elenco seguente, purchè non si utilizzino sostanze o preparati classificati dal D.Lgs.52/97 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione e ai quali siano state assegnate etichette con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

 

Parte I

Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1.

1. Elenco degli impianti e delle attività:

a) Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno.

b) Laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona, officine ed altri laboratori annessi a scuole.

c) Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.

d) Le seguenti lavorazioni tessili:

- preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo;

- nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio a condizione che tutte le citate fasi della nobilitazione siano effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di ebollizione del bagno, ciò deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in alternativa, all'interno di macchinari chiusi;

2) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici.

e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie.

f) Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg.

g) Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.

h) Serre.

i) Stirerie.

j) Laboratori fotografici.

k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura.

l) Autolavaggi.

m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti.

n) Macchine per eliografia.

o) Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.

p) Impianti di trattamento acque escluse le linee di trattamento fanghi.

q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie.

r) Attività di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura.

s) Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro.

t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.

u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.

v) Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg.

w) Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.

x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg.

y) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.

z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento

N° capi

Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)

Meno di 200

Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)

Meno di 300

Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)

Meno di 300

Bovini all’ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)

Meno di 300

Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)

Meno di 1.000

Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento

Meno di 400

Suini: accrescimento/ingrasso

Meno di 1.000

Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)

Meno di 2.000

Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)

Meno di 25.000

Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)

Meno di 30.000

Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)

Meno di 30.000

Altro pollame

Meno di 30.000

Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)

Meno di 7.000

Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)

Meno di 14.000

Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)

Meno di 30.000

Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)

Meno di 40.000

Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)

Meno di 24.000

Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)

Meno di 250

Struzzi

Meno di 700

 

 

aa) Allevamenti effettuati in ambienti non confinati.

bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel.

cc) Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW.

dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.

ee) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate.

ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW.

gg) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.

hh) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.

ii) Impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio.

jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto.

kk) Dispostivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento.

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