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Scadenze impianti definiti a ridotto inquinamento per flusso di massa (art.281 comma 4)

creato da g.digiuseppe
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ultima modifica 10/01/2008 17:43

Gli impianti ed attività definiti a ridotto inquinamento per flusso di massa, ai sensi del comma 1 art. 4 del D.P.R. 25.07.1991, sono esclusi dalla nuova disciplina dal regime degli impianti e attività in deroga.

La Regione Abruzzo ha stabilito, con delibera di Giunta Regionale n. 517 del 25.05.2007 di aprire un calendario per la presentazione delle domande ai sensi dell'art. 281 comma 4 dalla data di entrata in vigore del provvedimento per un periodo di 2 anni (27.06.09).

Se la domanda è presentata entro il termine previsto, l'esercizio può essere proseguito fino alla pronuncia della Amministrazione Provinciale. In caso di mancata presentazione della domanda, l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza l'autorizzazione alle emissioni. Ciò potrà comportare l'avvio delle procedure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 152/2006.

 

 

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