Aittività in deroga di cui all'art.272 comma 2 D.Lgs.152/06
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- ultima modifica 18/10/2007 12:05
Considerato che gran parte delle domande di autorizzazione di carattere generale di cui all'art.272 comma 2 del D.Lgs.152/06, risulta carente di alcuni elementi fondamentali per l'istruttoria, si ricorda che tutti i campi presenti nella modulistica devono essere riempiti, e devono essere riportate anche le seguenti informazioni:
- Classe Industria Insalubre
- Coordinate geografiche
- Identificazione del punto di emissione sulla cartina 1:100
- Schede di sicurezza delle sostanze utilizzate.
Riguardo a dette sostanze, nelle parti 3 e 15 delle schede non devono essere presenti
composti appartenenti alle frasi di rischio R45, R46, R49, R60 e R61.
In caso di presenza, esse devono essere sostituite e qualora ciò non sia possibile, è
necessario presentare una nuova domanda secondo la procedura ordinaria.